Imposta comunale

Imposta comunale

Il comune preleva l’imposta comunale sulla base della legge tributaria del 21 giugno 1994 (in seguito denominata LT).

Il moltiplicatore d'imposta

L’esazione dell’imposta comunale  avviene in ragione di una percentuale dell’imposta cantonale per il medesimo anno . Il moltiplicatore d’imposta comunale e l’imposta personale sono stabiliti annualmente dal Municipio e  pubblicati tramite ordinanza.

Rate e scadenze (art. 297 LT)

La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2009 ha luogo in quattro rate, di cui tre sono a titolo di acconto nella misura del 90% della presunta imposta dovuta. La quarta rata è a  conguaglio (dopo l'emissione della decisione di tassazione).

Interesse rimunerativo (art. 242 LT)

Sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è applicato un interesse rimunerativo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Canton Ticino e pubblicato nell'apposita ordinanza.

Interessi di ritardo (art. 243 LT)

Se l’ammontare delle imposte non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Canton Ticino e pubblicato nell'apposita ordinanza.

Altre disposizioni

Per ogni diffida di pagamento verrà prelevata una tassa di CHF 30.--.
Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Rateazioni o dilazioni di pagamento dell’imposta

Il contribuente può chiedere di rateizzare o dilazionare (ossia spostare nel tempo il termine di scadenza) il pagamento delle imposte, rispetto ai termini concessi. Le richieste devono essere presentate per iscritto al Municipio e devono indicare: l’ammontare dell’imposta e l’anno di riferimento, un possibile piano di pagamento con gli importi delle singole rate e le rispettive date di scadenza. Il Municipio, su preavviso della Commissione tributaria, decide la concessione della rateazione o dilazione e le modalità di pagamento. Sui termini protratti rispetto alle scadenze stabilite, è applicato un interesse di ritardo stabilito annualmente dal Dipartimento delle finanze del Canton Ticino e pubblicato nell'apposita ordinanza (link).

Condoni dal pagamento dell’imposta

Il contribuente può chiedere il condono del pagamento dell’imposta. La decisione di condono spetta all’autorità cantonale che si avvale del preavviso del Municipio.

Come richiedere il condono

La richiesta motivata deve essere presentata su un apposito formulario ottenibile presso l’Ufficio esazione e condoni, Servizio condoni, viale Stefano Franscini 6, CH-6500 Bellinzona (tel. +41 (0)91 814 40 31, e-mail dfe-dc@ti.ch, web www.ti.ch/fisco).

Ordinanze

19/01/2012
14/01/2011

Imposta comunale

Contatti e orari

Tel.: +41 (0)91 640 31 50
Fax: +41 (0)91 640 31 59
contribuzioni@mendrisio.ch
Ufficio contribuzioni
Piazza Baraini 3
CH-6852 Genestrerio

Lu-ma-me-ve: 10.00-11.45

Gio: 10.00-11.45 / 14.00-18.00

Elena Conconi

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Dicastero

Finanze
Capodicastero: Carlo Croci
Supplente: Mario Rusca