Tutela volontaria
Il provvedimento si basa sull'art. 372 CCS.
La tutela volontaria è istituita su richiesta della persona interessata.
Il tutore offre al tutelato un aiuto pratico, morale e amministrativo. La misura determina la perdita di parte dell’esercizio dei diritti civili. Il tutore diviene a tutti gli effetti il rappresentante legale del tutelato che non ha più la facoltà di prendere delle decisioni importanti senza il consenso del tutore, della CTR o dell’Autorità di vigilanza (art. 421, 422 CCS)
