Tutela per interdizione
Il provvedimento si basa sugli art. 369 e 370 CCS.
La tutela per interdizione è istituita in favore di persone con problemi di
- dipendenza (alcol, droghe, gioco d’azzardo)
- infermità fisica
- debolezza di mente.
L’interdizione è decretata dall’Autorità di vigilanza sulle tutele e curatele su istanza della CTR o di qualsiasi persona interessata.
Non è necessario il consenso della persona coinvolta che ha comunque facoltà di inoltrare ricorso sia contro l’interdizione sia contro la nomina del tutore.
La misura determina la perdita dell’esercizio dei diritti civili, salvo quelli strettamente personali.
Il tutore diviene a tutti gli effetti il rappresentante legale del tutelato che non ha più la facoltà di prendere delle decisioni importanti senza il consenso del tutore, della CTR o dell’Autorità di vigilanza (art. 421, 422 CCS)
