Curatela di rappresentanza (o ad hoc)
Il provvedimento si basa sull'art. 392 cfr. 1 CCS.
La curatela di rappresentanza (o ad hoc) si applica quando una persona maggiorenne, per malattia, assenza o altro impedimento, non è in grado di agire o di scegliersi un rappresentante per adempiere un’incombenza urgente.
Il principio della curatela di rappresentanza o ad hoc può essere applicato anche a minorenni (art. 146, 306 cpv. 2 CCS). In questo caso il curatore rappresenta un minore nell’ambito di
- un divorzio
- una pratica amministrativa
- procedure per l’accertamento o il disconoscimento di paternità
- firma di una convenzione alimentare tra genitori non coniugati.
