Le convenzioni alimentari

Le convenzioni alimentari

Allo scopo di salvaguardare adeguatamente gli interessi di bambini nati da coppie non sposate, la legge impone ai genitori di sottoscrivere una convenzione per determinare il contributo di mantenimento e regolare il diritto alle relazioni personali tra il bambino e il genitore non affidatario.

Dopo che il neonato è stato riconosciuto dal padre (il riconoscimento può essere fatto anche prima della nascita), i genitori sono convocati dalla CTR per sottoscrivere la convenzione e, eventualmente, richiedere l’autorità parentale congiunta.

La convenzione entra in vigore unicamente in caso di scioglimento della comunione domestica, dando per scontato che, in caso di convivenza, una coppia gestisce in maniera autonoma la propria amministrazione. Va ricordato che la stesura della convenzione ha lo scopo primario di tutelare i diritti del bambino.

Se un padre non procedesse al riconoscimento del neonato o se una coppia rifiutasse di firmare la convenzione in tempi ragionevoli, la CTR può nominare d’ufficio un curatore con il compito di indurre il padre a procedere al riconoscimento, con possibilità di ricorrere al test del DNA, e di procedere alla stesura della convenzione.