Autorità parentale alla madre / congiunta
Se i genitori non sono sposati, l’autorità parentale spetta alla madre (art. 298 cpv. 1 CCS).
Su richiesta di entrambi i genitori, l’Autorità tutoria può conferire l’autorità parentale congiunta, a condizione che sia compatibile con il bene del bambino (art. 298a cpv. 1). Se le circostanze lo richiedono, prima di attribuire l'esercizio dell'autorità parentale congiunta, la CTR ha la facoltà di conferire un mandato di verifica delle capacità genitoriali della coppia all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni.
