Elezioni e votazioni

Elezioni e votazioni

Materiale di voto

Ogni elettore riceve al proprio domicilio il materiale ufficiale per esprimere il suo voto in occasione di votazioni ed elezioni in materia federale, cantonale o comunale.
Il materiale è recapitato mediante invio postale personalizzato.  La perdita o il mancato ricevimento del materiale deve essere tempestivamente annunciato all’Ufficio controllo abitanti o al proprio ufficio di quartiere.

Votare per corrispondenza

Dalla Svizzera

Votazioni
Gli aventi diritto di voto in materia federale, cantonale e comunale possono incondizionatamente votare per corrispondenza. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale.  L’avente diritto di voto riceve al domicilio la carta di legittimazione di voto in materia federale/cantonale/comunale, la scheda di voto, l’opuscolo informativo e le apposite buste di trasmissione del voto per corrispondenza.
Il voto per corrispondenza deve pervenire alla Cancelleria comunale entro le ore 12.00 della domenica in cui ha luogo la votazione.

Attenzione: L’elettore che opta per l’esercizio del diritto di voto recandosi di persona all’ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto, quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Elezioni
Nelle elezioni cantonali e comunali possono votare per corrispondenza, tramite un ufficio postale:

  1. Gli ospiti o degenti, impediti di recarsi alle urne, presso ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi stabiliti dal Consiglio di Stato e siti nel Cantone Ticino
  2. Gli ospiti o degenti, impediti di recarsi alle urne, presso ospedali, case per anziani e altri istituti analoghi siti in Svizzera con la presentazione di un'attestazione di degenza
  3. Cittadini impediti di recarsi nel locale di voto dalla propria abitazione per malattia o incapacità fisica
  4. I detenuti in un carcere sito nel Cantone
  5. Militari in servizio e le persone che prestano servizio nella protezione civile
  6. I cittadini domiciliati in Ticino residenti in un altro Cantone o all’estero

La richiesta di voto per corrispondenza deve essere accompagnata:

  • Per gli aventi diritto di voto di cui alle lett. a) e b), da una dichiarazione della direzione del relativo istituto che attesti la degenza nello stesso (tramite il formulario ufficiale del Dipartimento delle istituzioni, ottenibile presso i singoli istituti di cura, case per anziani, altri istituti analoghi e la Cancelleria comunale);
  • Per la lett. c) da un certificato medico che attesti l'impedimento di recarsi personalmente al locale di voto;
  • Per le lett. d), e) e f) non è necessaria alcuna dichiarazione.
  • Per l’elezione del Consiglio nazionale resta riservata la legislazione federale che consente a ogni persona iscritta nel catalogo elettorale di votare per corrispondenza. Di conseguenza, l’elettore che intende votare per corrispondenza può domandare per iscritto il materiale per questa forma di voto agevolato.

Dall’estero

Cittadini svizzeri e/o ticinesi domiciliati all'estero hanno la possibilità di partecipare a elezioni e votazioni federali e/o cantonali per corrispondenza e di firmare iniziative e domande di referendum, se ossequiano la procedura di annuncio e di iscrizione nel catalogo elettorale prescritte dal diritto federale. In tal caso il materiale di voto è recapitato al domicilio estero dell’avente diritto.

Il voto per corrispondenza per le votazioni ed elezioni comunali non è, per contro, ammesso per i ticinesi all’estero che possono esprimere il proprio voto unicamente presentandosi all’ufficio elettorale.